{"id":1251,"date":"2021-06-11T09:24:38","date_gmt":"2021-06-11T07:24:38","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andisblog.it\/?p=1251"},"modified":"2021-06-11T09:24:38","modified_gmt":"2021-06-11T07:24:38","slug":"una-legge-dello-stato-disapplicata-a-propria-insaputa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andisblog.it\/?p=1251","title":{"rendered":"Una legge dello Stato disapplicata a propria insaputa?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1255\" src=\"http:\/\/www.andisblog.it\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/insaputa-150x150.jpg\" alt=\"insaputa\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Una legge dello Stato disapplicata a propria insaputa?<\/strong><br \/>\n<em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong> di Francesco G. Nuzzaci<\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<em>(in pubblicazione nella rivista Scuola &amp; Amministrazione)<\/em><br \/>\nL\u2019argomento, investendo le annuali operazioni di mobilit\u00e0 dei dirigenti scolastici, potrebbe ritenersi di rilevanza circoscritta nella sfera dei diretti interessati. Tuttavia riteniamo che meriti l\u2019attenzione del Lettore quale esempio, piuttosto inusuale, di come una legge dello Stato possa essere disapplicata dall\u2019Amministrazione in via interpretativa.<!--more--><br \/>\nIl riferimento \u00e8 al decreto n. 157 del 14 maggio 2021, sulla consistenza complessiva dei dirigenti scolastici per il 2021-2022, firmato dal ministro dell\u2019Istruzione, prof. Patrizio Bianchi, vogliamo credere a sua insaputa: indubbiamente un affabile conversatore ma che, nella circostanza, si \u00e8 evidentemente fidato della tecnostruttura che lo assiste (o dovrebbe assisterlo) e quindi senza esaminare il testo sottopostogli, perch\u00e9 astretto nelle incessanti urgenze quotidiane.<br \/>\nIl passaggio cruciale del decreto in parola \u00e8 quello che, nelle premesse, richiama i commi 978 e 979 dell\u2019articolo 1 della legge 178\/2020; che, sebbene per il solo anno 2021-2022, riducono i parametri minimi di normo-dimensionamento delle istituzioni scolastiche, come gi\u00e0 definiti dalla legge 111\/2011, da 600 a 500 alunni ovvero da 400 a 300 nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u00e0 linguistiche, e stanziano le inerenti risorse per dotare queste istituzioni scolastiche, pari a 370, di un proprio dirigente e di un proprio DSGA.<br \/>\nCommi visti s\u00ec, nel preambolo di rito, ma radicalmente fraintesi, in spregio agli elementari canoni che presiedono all\u2019interpretazione delle leggi e che sono da assumersi di agevole acquisizione per uno studente al primo anno di giurisprudenza, in caso contrario destinato a una sonora bocciatura.<br \/>\nDiciamo, radicalmente fraintesi e, aggiungiamo, inesorabilmente ridondanti sulla non meno confusiva nota annuale per il conferimento degli incarichi dirigenziali licenziata dalla Direzione generale del personale.<br \/>\nRidotta all\u2019osso, la questione sta nei seguenti termini: la legge vuole che 370 istituzioni scolastiche abbiano per l\u2019anno 2021-2022 un proprio dirigente e un proprio direttore dei servizi generali e amministrativi a tempo pieno; il ministro dell\u2019Istruzione dice che invece non possono averli!<br \/>\nCi permettiamo allora di ribadire il criterio basico dell\u2019interpretazione letterale, del \u201csignificato proprio delle parole secondo la connessione di esse\u201d e da cui dedurre \u201cl\u2019intenzione del legislatore\u201d, come dispone l\u2019articolo 12 delle c.d. preleggi, anteposte al codice civile.<br \/>\nBen si vedr\u00e0 che il comma 978 ha sempre per soggetto le \u201cistituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unit\u00e0\u201d ovvero inferiore a 300 nelle zone in deroga.<br \/>\nSempre nel primo dei due periodi di cui si compone \u00e8 scritto che per il 2021\/2022 queste saranno attribuite in reggenza a dirigenti titolari di incarico in altre istituzioni scolastiche autonome.<br \/>\nE nel secondo si dice che \u201calle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo\u201d \u2013 cio\u00e8 con un numero di alunni inferiore a 500\/300, il soggetto \u00e8 sempre quello! \u2013 non potr\u00e0 parimenti essere preposto un direttore dei servizi generali e amministrativi titolare (\u201cin via esclusiva\u201d, il che \u00e8 lo stesso), ma assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche con decreto del direttore generale dell\u2019Ufficio scolastico regionale o del dirigente non generale titolare del medesimo.<br \/>\nNe riviene, a contrariis, che tutte le altre istituzioni scolastiche autonome da 500\/300 alunni ins\u00f9 dovrebbero \u2013 devono! \u2013 avere, per legge, un proprio dirigente e un proprio DSGA, ancorch\u00e9 limitatamente al solo anno scolastico 2021-2022, dunque con un contratto a termine, non trattandosi di sedi consolidate e quindi non costituenti organico, che perci\u00f2 non possono comportare nessun incremento delle facolt\u00e0 assunzionali ovvero la possibilit\u00e0 di assumere a tempo indeterminato: senza bisogno che lo puntualizzasse la relazione di accompagnamento, ritenuta decisiva dall\u2019Amministrazione ma ex se priva di qualsivoglia valenza normativa.<br \/>\nInsomma, il Legislatore statuisce che, sia pure per il solo anno scolastico 2021-2022, delle attuali 512 sedi sottodimensionate 370 siano attribuite in via esclusiva a un loro dirigente e a un loro DSGA. Che invece un loro dirigente e un loro DSGA non li avranno e saranno trattate esattamente come le 142 istituzioni scolastiche autonome che permangono sottodimensionate poich\u00e9 non raggiungono neanche i nuovi parametri minimi 500\/300!<br \/>\nIl Legislatore avrebbe cos\u00ec parlato invano, e invano avrebbe stanziato le corrispettive risorse finanziarie nel successivo comma 979 (13,61 milioni di euro per il 2021 e 27,23 milioni di euro per il 2022).<br \/>\nEppure non sarebbe stato un compito improbo realizzare la sua volont\u00e0.<br \/>\nI dirigenti cui affidare in via esclusiva le 370 istituzioni scolastiche sarebbero stati attinti dall\u2019ancora capiente graduatoria nazionale dell\u2019ultimo concorso e secondo il loro ordine, con la stipula di un contratto annuale; che dal 2022-2023, con la loro immissione in ruolo, lo si sarebbe trasformato in triennale, come previsto nell\u2019articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165\/2001: magari in quella stessa scuola se la misura della legge 178\/2020 nel frattempo fosse stata resa strutturale, oppure \u2013 secondo consolidate serie storiche \u2013 in una delle 500 e oltre sedi normo-dimensionate libere annualmente per pensionamento dei titolari e ben superiori alle 370 che qui ne occupa.<br \/>\nE allo stesso modo si sarebbe potuto procedere per i DSGA presenti nelle graduatorie concorsuali regionali, laddove vi fossero e\/o non risultassero esaurite, altrimenti ricorrendosi al conferimento di supplenza annuale, secondo i consueti meccanismi.<br \/>\nSe poi, per un\u2019imperscrutabile congiuntura, nell\u2019anno scolastico 2022-2023 non si dovesse procedere in assunzioni in ruolo, i soggetti tratti dalle graduatorie concorsuali ritornerebbero nelle rispettive posizioni.<br \/>\nA normativa vigente e alla luce di criteri di ordine logico \u2013 ispirati ai principi di non contraddizione, di utilit\u00e0 semantica, di coerenza sistematica \u2013 non vi \u00e8 altra soluzione che non sia quella di procedere alla stipula di un contratto di durata annuale per queste 370 sedi: a meno che non si decida \u2013 come si \u00e8 deciso \u2013 d\u2019ignorare una legge votata dal Parlamento della Repubblica!<br \/>\nVa da s\u00e9 che queste sedi sarebbero disponibili per la mobilit\u00e0 territoriale \u2013 nella regione e, nel limite massimo del 30%, come da CCNL, tra regioni \u2013 sempre con contratto annuale, dato che non pu\u00f2 considerarsi risolutiva l\u2019ipotesi, gi\u00e0 prospettata dall\u2019Amministrazione e ripresa in un emendamento presentato dall\u2019onorevole Villani, di rendere triennale la misura figurante nel pi\u00f9 volte citato comma 978, per farla corrispondere alla normale durata dell\u2019incarico prevista dal predetto articolo 19, comma 2 del D. Lgs. 165\/2001: che, peraltro, di pari grado nella gerarchia delle fonti, sarebbe comunque cedevole rispetto alla sopraggiunta nuova norma, prevalente anche e soprattutto in ragione del suo carattere speciale e vieppi\u00f9 temporaneo, in disparte che gi\u00e0 la disciplina generale contiene un\u2019eccezione, riferita ai dirigenti che saranno obbligatoriamente collocati in quiescenza prima del decorso del minimale canonico triennio.<br \/>\nNon sarebbe risolutiva perch\u00e9 sempre d\u2019incarico e\/o contratto ad tempus si tratta, all\u2019opposto se invece la misura fosse resa medio tempore strutturale, vale a dire senza predeterminati limiti di durata.<br \/>\nIncidentalmente, sarebbe poi da rimarcare come la fallacia in cui il ministro \u00e8 incorso, o in cui i propri collaboratori l\u2019hanno fatto incorrere, \u00e8 altres\u00ec in clamorosa contraddizione con i suoi condivisibili propositi di rinforzare \u201cl\u2019autonomia costituzionale delle istituzioni scolastiche\u201d e allo stesso tempo respingere un dono del Legislatore \u2013 sia pure, allo stato, temporaneo \u2013 che offre, per 370 di esse, due indispensabili figure professionali: un loro responsabile legale a tempo pieno e un loro, altrettanto a tempo pieno, necessario collaboratore preposto al servente apparato amministrativo.<br \/>\nPensiamo dunque che il decreto ministeriale va ritirato, dopo essere stato trasmesso al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarit\u00e0 contabile (si presume con esito positivo) e alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimit\u00e0 (che invece non dovrebbe essere per nulla scontato, essendosi in presenza di una clamorosa violazione di legge).<br \/>\nIl ministro dovrebbe quindi:<br \/>\n1. inviare ai suoi competenti uffici una direttiva per la conforme e urgente riscrittura della circolare sulle operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali, conferme, mutamenti, mobilit\u00e0 interregionale con decorrenza 01\/09\/2021;<br \/>\n2. sostenere nella sede parlamentare preposta un emendamento al decreto legge 73\/2021, c.d. sostegni-bis, per trasformare in strutturale la misura contenuta nell\u2019articolo 1, commi 978 e 979 della legge 178\/2020.;<br \/>\n3. profondere un fattivo impegno, con il necessario coinvolgimento dell\u2019intero Governo, nel promuovere \u2013 e potendo fare affidamento sulle cospicue risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza \u2013 un intervento legislativo al fine di cancellare lo stesso concetto di scuola sottodimensionata: che ben pu\u00f2 sostituirsi alle inerzie o alle resistenze delle regioni (l\u2019ultima testimonianza si trova proprio nel preambolo del suo decreto) per quanto attiene all\u2019organizzazione del servizio nel territorio, inclusivo del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 200\/2009 che riconosce allo Stato il potere legittimo di creare unilateralmente, se necessario e con stringenti motivazioni, \u201cstrutture organizzative omogenee \u2026 in deroga al riparto delle competenze non solo legislative, ma pure amministrative\u201d.<br \/>\nE infine dovrebbe pure domandarsi se i comportamenti dei suoi diretti collaboratori e dei dirigenti dei competenti uffici \u2013 chi si sente leso vada dal giudice, dopodich\u00e9 si eseguiranno le sue decisioni \u2013 siano conformi all\u2019obbligo imposto a ogni dirigente pubblico, ancor pi\u00f9 se riveste posizioni di vertice e\/o di notevole rilevanza, di servire la Repubblica con impegno e responsabilit\u00e0, di rispettare la legge e i principi di buon andamento dell\u2019attivit\u00e0 amministrativa, di perseguire gli obiettivi di qualit\u00e0 dei servizi e di miglioramento dell\u2019organizzazione delle amministrazioni pubbliche, e tali essendo anche le 370 istituzioni scolastiche: qui gratuitamente depotenziate anzich\u00e9 essere sostenute.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una legge dello Stato disapplicata a propria insaputa? di Francesco G. 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