{"id":1316,"date":"2021-08-21T17:27:29","date_gmt":"2021-08-21T15:27:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andisblog.it\/?p=1316"},"modified":"2021-08-21T17:39:54","modified_gmt":"2021-08-21T15:39:54","slug":"ricorsi-a-futura-memoria-contro-il-green-pass","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andisblog.it\/?p=1316","title":{"rendered":"Ricorsi a futura memoria contro il Green Pass"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1318\" src=\"http:\/\/www.andisblog.it\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/downloadfile-150x150.jpg\" alt=\"Virus Outbreak Germany\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Ricorsi a futura memoria contro il Green Pass<\/strong><br \/>\n<em><strong>di Francesco G. Nuzzaci<\/strong><\/em><\/p>\n<p>1. Non pensavamo davvero di dover intervenire sull\u2019argomento a cos\u00ec breve distanza, giusto una settimana, da quando questa stessa rivista ha pubblicato il nostro contributo dal titolo Prime considerazioni sulla certificazione verde COVID 19 in ambito scolastico. <!--more-->Ma l\u2019iniziativa di alcune sigle sindacali di promuovere due collegati ricorsi contro il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, nel punto in cui ne introduce l\u2019obbligo per l\u2019accesso del personale della scuola nei luoghi di lavoro, costituisce una sollecitazione che non si pu\u00f2 non cogliere. Perch\u00e9, a quanto abbiamo letto sui rispettivi siti, sono ricorsi, pi\u00f9 che privi di fondamento, del tutto pretestuosi. E potrebbe dirsi, ricorsi a futura memoria.<br \/>\nLe disposizioni contestate del predetto decreto sono quelle contenute nel suo articolo 1, comma 6; che il Lettore conosce per averle noi gi\u00e0 schematizzate nei termini che seguono. Vale a dire:<br \/>\na) dal primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale della scuola deve possedere ed \u00e8 tenuto a esibire la certificazione verde COVID 19, diversamente risultando assente ingiustificato e dal quinto giorno incorrendo nella sospensione del rapporto di lavoro con conseguente mancata retribuzione o altro emolumento come che sia denominato, tranne che non si tratti di soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della salute con n. prot. 35309 del 04.08.2021;<br \/>\nb) i dirigenti scolastici devono verificare il rispetto delle prescrizioni, secondo le modalit\u00e0 indicate con apposito D.P.C.M. ed eventualmente potendo il Ministero dell\u2019istruzione, con circolare, stabilirne di ulteriori;<br \/>\nc) il loro mancato rispetto \u2013 sia per il personale della scuola che non possegga il certificato verde e\/o che non lo esibisca, sia per il dirigente scolastico che ometta le verifiche \u2013 comporta comunque l\u2019irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, da 400 a 1.000 euro.<br \/>\n2. Orbene, con il primo ricorso sar\u00e0 domandato al giudice amministrativo un provvedimento monocratico inaudita altera parte, allegandosi la massima urgenza, perch\u00e9 annulli le impugnate disposizioni di legge \u201ca ridosso dell\u2019inizio dell\u2019anno scolastico\u201d, magari rientrando precipitosamente dalle ferie; con l\u2019altro ci si rivolger\u00e0 all\u2019altrettanto eroico giudice ordinario per ottenere una non meno immediata ordinanza interinale \u201ccontro l\u2019azione discriminatoria e per i relativi risarcimenti\u201d.<br \/>\nPotranno indistintamente aderirvi \u2013 entro il 23 agosto \u2013 docenti e ATA che non intendono vaccinarsi \u201ccontro l\u2019azione discriminante in atto\u201d e i dirigenti scolastici, loro controparte datoriale, che pure dovranno effettuare i controlli e infliggere le sanzioni, perch\u00e9 ci\u00f2 \u201caumenta notevolmente il carico di lavoro e soprattutto le responsabilit\u00e0\u201d.<br \/>\nChe i due contestuali ricorsi \u2013 dicevamo \u2013 siano del tutto pretestuosi, vieppi\u00f9 nella richiesta attivazione di strumenti processuali della pi\u00f9 celere tutela, lo si pu\u00f2 affermare alla luce di elementari considerazioni, rispettivamente d\u2019indole tecnica e attinenti alle ragioni di merito (se mai al merito ci si dovesse arrivare).<br \/>\n3. Per il primo aspetto, dai giudici \u2013 amministrativo e ordinario \u2013 si vuole (non l\u2019annullamento, non avendo essi questo potere, ma) la disapplicazione del decreto-legge poich\u00e9 in contrasto con il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 953 del 14 giugno 2021.<br \/>\nE lo si vuole \u2013 mette conto rimarcarlo \u2013 quando le sue censurate norme non sono ancora in vigore; e a poco pi\u00f9 di dieci giorni dal primo settembre non risultando neanche emanato il D.P.C.M. che deve dettarne le modalit\u00e0 di attuazione, cui altre pu\u00f2 aggiungerne la facoltizzata circolare del Ministero dell\u2019istruzione, che al momento ha diffuso un\u2019anomala nota (prot. n. 1237 del 13 agosto 2021) a firma del capodipartimento dr. Versari, qualificata parere tecnico e d\u2019incerta decifrazione, ad ogni modo privo di qualsivoglia valenza giuridica, nella sostanza essendo null\u2019altro che una mera raccomandazione o un, per molti versi alquanto discutibile, consiglio.<br \/>\nNon si comprende poi quali possano essere i soggetti legittimati a ricorrere per censurare un atto avente forza di legge \u201ca ridosso dell\u2019inizio dell\u2019anno scolastico\u201d, se non c\u2019\u00e8 alcuna richiesta ai virtuali renitenti di esibire la certificazione verde e ovviamente non possono esserci i conseguenti provvedimenti sanzionatori del dirigente scolastico (se non dall\u2019inizio \u2013 e quindi oltre il ridosso \u2013 del nuovo anno scolastico 2021\/2022), e in assenza dei quali il giudizio non pu\u00f2 semplicemente instaurarsi perch\u00e9 nessuno \u00e8 stato inciso nella propria sfera giuridica; che \u2013 come dovrebbe esser noto \u2013 \u00e8 il presupposto di qualsivoglia ricorso.<br \/>\nDel pari, nel momento in cui il giudice ordinario sar\u00e0 adito e in tempo utile per ottenere una pronuncia urgentissima, sempre \u201ca ridosso dell\u2019inizio dell\u2019anno scolastico\u201d, quale \u201cazione discriminatoria\u201d potrebbe essere accertata e quali \u201cdanni\u201d dovrebbero essere risarciti se ancora \u2013 per l\u2019appunto \u2013 nessun provvedimento pregiudizievole \u00e8 stato prodotto dall\u2019Amministrazione?<br \/>\nDunque, quale periculum in mora, che \u2013 accanto al coessenziale fumus boni iuris \u2013 giustifica ogni procedura d\u2019urgenza, pu\u00f2 mai esserci, atteso che il risarcimento dei futuribili danni patrimoniali (perch\u00e9 altre tipologie di danno non sarebbero ragionevolmente prefigurabili, n\u00e9 sembrano essere state prenotate) sarebbe tranquillamente garantito, inclusi in automatico gl\u2019interessi legali, da un\u2019ordinaria favorevole sentenza di merito?<br \/>\n4. E proprio nel merito, a significare l\u2019inconsistenza del ricorso, va anzitutto chiarito che il regolamento europeo, che si assume violato, concerne la definizione di un quadro di riferimento per il rilascio, la verifica e l\u2019accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID 19, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone nel territorio degli Stati membri; per la revoca graduale, sempre in modo coordinato, delle inerenti restrizioni adottate in esito all\u2019andamento della pandemia; per il rispetto del trattamento dei dati personali necessari al rilascio del certificato e delle occorrenti informazioni per la verifica e la comprova della sua autenticit\u00e0 e validit\u00e0, ovviamente nel pieno rispetto dei canoni di pertinenza, non eccedenza, essenzialit\u00e0 (articolo 1 del regolamento).<br \/>\nNell\u2019ambito dello specifico oggetto appena riassunto, e in cui i vocaboli ricorrenti sono dovrebbero o potrebbero, gli Stati membri restano ben legittimati nell\u2019adottare misure limitative della libera circolazione delle persone \u2013 perch\u00e9 solo di questo ci si occupa \u2013 per motivi di sanit\u00e0 pubblica, ma avendo cura che siano proporzionate, non ridondanti, circoscritte nel tempo (articolo 11, comma 2 e, tra i tanti, i considerato n. 6, n. 12, n. 13, n. 29).<br \/>\nDovrebbe pertanto risultare chiaro che il richiamo del regolamento europeo, se non lo si \u00e8 volutamente frainteso, \u00e8 quantomeno forzato, in particolare nell\u2019appiglio fornito dal considerato n. 36 (dopo la sua rettifica, in GUUE L 211 del 15 giugno 2021), volto a evitare la discriminazione diretta o indiretta non solo di chi non \u00e8 vaccinato per motivi medici o perch\u00e9 non rientra nel gruppo dei destinatari e\/o non ne ha avuto ancora l\u2019opportunit\u00e0, ma anche di chi ha scelto di non essere vaccinato. Appiglio che per\u00f2 va contestualizzato, nel senso che per ci\u00f2 solo \u2013 la non disponibilit\u00e0 a vaccinarsi \u2013 gli Stati membri non possono impedire o restringere la sua libert\u00e0 di circolazione oltre i limiti ritenuti strettamente necessari e senza aver riconosciuto e\/o messo la persona in condizione di valersi di soluzioni alternative e tempestive, quali i tamponi e test a prezzi non eccessivi (considerato n. 41).<br \/>\n5. Entro le medesime coordinate si \u00e8 pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 5\/2018 (e richiamante suoi consolidati precedenti: sentenze n. 258\/1994, n. 282\/2002, n. 7\/2007, n. 268\/2017), stimando legittimo il pi\u00f9 stringente obbligo vaccinale per legge dello Stato (e, a fortiori, l\u2019onere di dotarsi della certificazione verde e di esibirla a chi \u00e8 deputato a controllarla), nel rispetto delle condizioni figuranti nella Carta fondamentale, nello specifico agli articoli 2, 16 e 32. In breve: garanzia dei diritti inviolabili della persona nelle sue libere determinazioni, ma contemperati dai doveri inderogabili di solidariet\u00e0 sociale; libert\u00e0 di circolazione e di soggiorno, ma fatte salve le limitazioni di legge in via generale e per motivi di sanit\u00e0 o di sicurezza; tutela della salute a un tempo come fondamentale diritto dell\u2019individuo e come interesse della collettivit\u00e0, s\u00ec da rendere legittimi per legge trattamenti sanitari obbligatori e con il vincolo di non violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<br \/>\nAl riguardo il legislatore gode della discrezionalit\u00e0 nella scelta delle modalit\u00e0 attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace delle malattie infettive, \u201cpotendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talora quella dell\u2019obbligo, nonch\u00e9, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l\u2019effettivit\u00e0 dell\u2019obbligo. Questa discrezionalit\u00e0 deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorit\u00e0 preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica\u201d (punto 8.2.1. del Considerato in diritto).<br \/>\nLa variet\u00e0 di approcci \u2013 continua la Corte \u2013 trova riscontro anche nel diritto comparato. Laddove, posto \u201cun generale favor giuridico per le politiche di diffusione delle pratiche vaccinali \u2013 basate sulle evidenze statistiche e sperimentali delle autorit\u00e0 competenti e specialmente dell\u2019OMS, che considerano la vaccinazione una misura indispensabile per garantire la salute individuale e pubblica \u2013, diversi sono gli strumenti prescelti dai vari ordinamenti per conseguire gli obiettivi comuni\u201d; con agli estremi Paesi che impongono obblighi vaccinali e munendoli di sanzione penale (Francia) o che invece attivano programmi promozionali massimamente rispettosi dell\u2019autonomia individuale (Regno unito), con in mezzo una variet\u00e0 di scelte diversamente modulate: della vaccinazione come requisito di accesso alle scuole, negli Stati Uniti e in alcune comunit\u00e0 autonome della Spagna, o di consulto obbligatorio di un medico prima di operare la propria scelta, come in Germania (punto 8.2.2. del Considerato in diritto).<br \/>\n6. E pensiamo possa bastare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ricorsi a futura memoria contro il Green Pass di Francesco G. Nuzzaci 1. 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