{"id":1460,"date":"2022-08-13T13:27:48","date_gmt":"2022-08-13T11:27:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andisblog.it\/?p=1460"},"modified":"2022-08-13T13:47:28","modified_gmt":"2022-08-13T11:47:28","slug":"1460","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andisblog.it\/?p=1460","title":{"rendered":"Incarichi ai dirigenti scolastici per l\u2019anno 2022-2023: la tempesta perfetta scatenata dal Ministero dell\u2019istruzione"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong>Incarichi ai dirigenti scolastici per l\u2019anno 2022-2023:\u00a0<\/strong><b>data:\u00a0<\/b><strong>la tempesta perfetta scatenata dal Ministero dell\u2019istruzione (*)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><em><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>di Francesco G.\u00a0<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1463\" src=\"http:\/\/www.andisblog.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/40442224_509-150x150.jpg\" alt=\"40442224_509\" width=\"150\" height=\"150\" \/><\/strong><\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come temevamo si sono avverate le pi\u00f9 fosche previsioni, con la replica del copione di un anno fa da parte delle sfere ministeriali che hanno ri-dato mostra di insensibilit\u00e0 politica, di incompetenza tecnica e attenendosi ai rigorosi canoni di una burocrazia difensiva, chi si sente leso vada dal giudice e poi mi adeguer\u00f2 alla sua decisione:<!--more--> dal primo inquilino di Viale Trastevere, che a breve toglier\u00e0 il disturbo senza aver suscitato \u2013 pensiamo \u2013 soverchi rimpianti, alla servente tecnostruttura che invece, in larga sua composizione, rivedremo all\u2019opera poich\u00e9 \u2013 pur volendo ardentemente essere smentiti \u2013 non sar\u00e0 chiamata a rispondere del disastro di cui \u00e8 corresponsabile.<br \/>\nPer il vero, dopo aver gi\u00e0 disapplicato una legge votata dal Parlamento della Repubblica e predisponendosi a farlo una seconda volta (rispettivamente leggi 178\/2020 e 234\/2021), l\u2019Amministrazione ha avuto un barlume di (semi)resipiscenza davanti alla reiterata volont\u00e0 del legislatore (legge 79\/2022) espressa in inoppugnabili termini testuali; semi-resipiscenza nel senso di aver ottemperato a met\u00e0, acconsentendo che le 469 sedi provvisoriamente ridimensionate sui parametri minimi di 500 alunni (300 nelle c.d. zone in deroga) per un ulteriore biennio (2022\/2023 e 2023\/2014) concorressero nelle operazioni di mobilit\u00e0 regionali e interregionali, ma non \u201cper il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi\u201d, senza che anche qui la legge parli di immissione in ruolo o di incarichi a tempo indeterminato.<br \/>\nCon furbesca ipocrisia, ma di corto respiro, dopo aver essa a lungo cincischiato, ha pensato bene di poter scaricare le proprie responsabilit\u00e0 (o, per meglio dire, la propria inefficienza) sul MEF, chiedendo l\u2019autorizzazione (con nota prot. 57855 del 05.07.2022) ad assumere nei ruoli sia le 371 unit\u00e0 per rimpiazzare i pensionamenti e quindi reintegrare l\u2019organico strutturato dei dirigenti scolastici, sia \u2013 e ben sapendo di non poterla ottenere \u2013 per assumere sempre nei ruoli le complessive 228 unit\u00e0 rimanenti nella graduatoria del concorso nazionale del 2017 e in quella del precedente concorso regionale del 2011 per la sola Campania, a copertura di parte delle 469 scuole temporaneamente ridimensionate.<br \/>\nUna richiesta autorizzativa soddisfatta per le prime,\u201d non essendoci osservazioni da formulare\u201d, ma palesemente irricevibile per le seconde, avendo dovuto rispondere l\u2019interloquito Ministero dell\u2019economia e delle finanze che la pluricitata legge 178\/2020 non consente ex litteris \u2013 cos\u00ec come non lo consentono le leggi 234\/2021 e 79\/2022, che l\u2019hanno integrata \u2013 di assumere a tempo indeterminato o a immettere in ruolo, se pi\u00f9 piace.<br \/>\nSicch\u00e9, in luogo del risibile tentativo di salvarsi l\u2019anima, e proprio per avere applicato la legge a met\u00e0 (anzich\u00e9, paradossalmente, continuare ad ignorarla del tutto), l\u2019Amministrazione ha scatenato la classica tempesta perfetta, indirizzando agli uffici scolastici regionali il succedaneo decreto direttoriale, seguito da Avviso, di contenere le nuove assunzioni nel limite delle 317 unit\u00e0 autorizzate dal MEF, secondo la loro ripartizione che registra zero posti in Sicilia e un deficit di -2 in Abruzzo, &#8211; 9 in Calabria, &#8211; 36 in Campania, -15 in Puglia: perch\u00e9 assorbiti \u2013 e superati \u2013 dalla previa mobilit\u00e0 interregionale, mentre si sarebbero realizzati il fisiologico equilibrio e l\u2019altrettanta fisiologica disponibilit\u00e0 di nuovi posti sol se si fosse doverosamente applicata nella sua interezza la legge 79\/2022, assegnandosi ad incarico temporaneo le 469 sedi ridimensionate.<br \/>\nPer una riprova della sciagurata decisione ministeriale si pu\u00f2 trarre esempio dalla Puglia \u2013 ma lo stesso vale nelle regioni poco sopra evidenziate \u2013 dove a fronte del -15 assunzioni saranno conferite ben 54 reggenze, per la stragrande maggioranza in scuole dimensionate sui nuovi provvisori parametri e qualcuna di esse con oltre i 600\/400 alunni (quindi strutturalmente dimensionata) per quel meccanismo di compensazione (non potendosi superare la cifra autorizzata delle 317 assunzioni) dovuto alla mobilit\u00e0 di dirigenti gi\u00e0 in ruolo su scuole di 500\/300 alunni perch\u00e9 ritenute pi\u00f9 comode o per altre personali ragioni.<br \/>\nE i danni sono molteplici, a catena.<br \/>\nSaranno danneggiati gli aventi diritto all\u2019immissione in ruolo che dovranno emigrare fuori regione, costretti a contendersi le 317 sedi disponibili anzich\u00e9 scegliere tra 317+469 e cos\u00ec evitando, tutti o quasi, l\u2019esilio.<br \/>\nSaranno compressi nel loro diritto di avere subito un incarico, sia pure a termine, i 228 soggetti ancora presenti nelle graduatorie, che si sarebbero esaurite e con parimenti fondate possibilit\u00e0 che restare nella propria regione; mentre dovranno attendere ancora un anno (o pi\u00f9, per i soggetti campani della graduatoria del concorso 2011) e, allo stato, prefigurandosi una loro incerta collocazione territoriale.<br \/>\nSaranno, non meno, penalizzate le tante istituzioni scolastiche che pur avendo diritto a un proprio DS e un proprio DSGA, ma che lo si \u00e8 negato, resteranno semiabbandonate, potendo solo contare sulla presenza continuativa di un surrogato costituito dal docente collaboratore esonerato dal servizio (o due docenti in semi-esonero), peraltro non tutte perch\u00e9 non pu\u00f2 oltrepassarsi la soglia di 397 (art. 1 , comma 83-bis della legge 107\/2015, introdotto dall\u2019art. 45, comma 2 del D. L. 36\/2022, convertito dalla legge 79\/2022).<br \/>\nEppure un percorso virtuoso non sarebbe stato ostico.<br \/>\nSi sarebbe potuto procedere con un\u2019operazione contestuale del conferimento degli incarichi su tutte le sedi strutturalmente dimensionate ex legge 183\/2011 (317) e provvisoriamente dimensionate ex legge 178\/2020 (469), per evitarsi che i corrispondenti 317 soggetti in ordine di graduatoria avessero una collocazione deteriore rispetto ai colleghi che vi seguono, nel momento in cui \u2013 prioritariamente \u2013 avviene l\u2019immissione in ruolo.<br \/>\nNel caso che le operazioni \u2013 contestuali \u2013 non avessero potuto concludersi entro il 31 agosto, si sarebbe cautelativamente fatta salva per tutti la decorrenza giuridica dall\u20191 settembre 2022 ed economica dalla presa di servizio.<br \/>\nNello specifico, i primi 317 aventi diritto all\u2019immissione in ruolo, qualora avessero scelto sedi provvisoriamente dimensionate, alla scadenza del biennio 2022-2023 e 2023-2024 sarebbero stati considerati perdenti posto nelle operazioni di mobilit\u00e0. Mentre i soggetti collocati in graduatoria dopo i predetti 317 immessi in ruolo, se al termine del biennio di incarico precario, non avessero trovato capienza nelle sedi risultanti strutturalmente dimensionate lasciate libere dai pensionamenti (mera ipotesi di scuola, dato che queste ultime saranno di gran lunga superiori, secondo consolidate serie storiche), sarebbero ritornati \u2013 sempre teoricamente \u2013 nelle rispettive posizioni in graduatoria.<br \/>\nPer quanto detto l\u2019Amministrazione avrebbe dovuto indirizzare \u2013 o semplicemente comunicare \u2013 al MEF subito una riformulata autorizzazione integrativa a stipulare contratti biennali provvisori con 469 DSGA o facenti funzione (con gli strumenti normativi pregressi, espressamente disponibili) e con i 228 DS fino ad esaurimento delle graduatorie concorsuali di riferimento: con la stipula di un provvisorio contratto biennale avente come fonte legittimante il combinato disposto delle leggi 178\/2020, 234\/2021 e 79\/2022, derogatorie ad tempus della generale disciplina codificata nell\u2019articolo 19, comma 2, D. Lgs. 165\/2001, che comunque prevede \u2013 nel successivo comma 6 \u2013 la possibilit\u00e0 di conferire incarichi dirigenziali precari accanto all\u2019immissione nei ruoli organici e perci\u00f2 da questa distinti. E non sarebbero occorsi di certo minuziosi e defatiganti calcoli per non splafonare dagli inerenti 123,87 milioni di euro gi\u00e0 resi disponibili per il periodo 1 settembre 2022\/31 agosto 2024.<br \/>\nConclusivamente, se sulla mobilit\u00e0 si \u00e8 esaurita la materia del contendere, dovr\u00e0 costringersi l\u2019Amministrazione a eseguire anche la seconda parte della legge: che le sedi ridimensionate devono essere disponibili \u201cper il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi\u201d.<br \/>\nPer i soggetti interessati a reagire a un autentico sopruso consumato in loro danno \u00e8 di conforto quel chiaro passaggio della sentenza del giudice del lavoro di Cassino, n. 225\/2022, laddove scrive che il comportamento dell\u2019Amministrazione \u201c\u00e8 privo di fondamento\u201d, poich\u00e9 \u2013 all\u2019opposto di quanto da essa sostenuto \u2013 \u201cdalla piana interpretazione del dettato normativo discende che tutte le sedi scolastiche eccezionalmente normodimensionate per l\u2019anno scolastico 2021\/2022, in relazione alle quali vi \u00e8 stato uno specifico stanziamento di risorse finanziarie \u2026 devono avere un proprio dirigente scolastico\u201d. E nel caso specifico sottoposto alla sua cognizione \u2013 vertente sulla doglianza, accolta, di un dirigente cui era stata negata la mobilit\u00e0 interregionale sulle sedi in parola \u2013 l\u2019ha altres\u00ec condannata, per il principio della soccombenza, alle spese del giudizio liquidate in euro 3.645,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. Spese che, ovviamente, pagheranno i contribuenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>(*) Sintesi di un pi\u00f9 articolato lavoro in pubblicazione su Dirigere la scuola, Euroedizioni, Torino<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Incarichi ai dirigenti scolastici per l\u2019anno 2022-2023:\u00a0data:\u00a0la tempesta perfetta scatenata dal Ministero dell\u2019istruzione (*) di Francesco G.\u00a0 Come temevamo si sono avverate le pi\u00f9 fosche previsioni, con la replica del copione di un anno fa da parte delle sfere ministeriali che hanno ri-dato mostra di insensibilit\u00e0 politica, di incompetenza tecnica e attenendosi ai rigorosi canoni [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1460"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1460\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1467,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1460\/revisions\/1467"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}