{"id":1640,"date":"2023-07-18T21:32:06","date_gmt":"2023-07-18T19:32:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andisblog.it\/?p=1640"},"modified":"2023-07-18T21:35:22","modified_gmt":"2023-07-18T19:35:22","slug":"il-nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-e-la-social-media-policy","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andisblog.it\/?p=1640","title":{"rendered":"Il nuovo &#8220;Codice di comportamento dei dipendenti pubblici&#8221; e la Social Media Policy"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-1642\" src=\"http:\/\/www.andisblog.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/social-150x150.jpeg\" alt=\"social\" width=\"150\" height=\"150\" \/>Il nuovo &#8220;Codice di comportamento dei dipendenti pubblici&#8221; e la <em>Social Media Policy<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\">di Rossella De Luca<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pubblicato in GU Serie Generale n. 150 del 29-06-2023, \u00e8 entrato in vigore il <strong><b>14 luglio 2023<\/b><\/strong>\u00a0il DPR n. 81 del 13 giugno 2023, ossia il nuovo \u201cCodice di comportamento dei dipendenti pubblici\u201d, che in parte modifica in vecchio \u201cCodice\u201d, normato dal DPR n. 62 del 16 aprile 2013.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In linea con quanto previsto dal DL 30 aprile 2022, n.36 &#8211; convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n.79, recante \u201cUlteriori misure urgenti per l\u2019attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza\u201d &#8211; il nuovo Codice promuove modifiche in linea con il crescente fenomeno della digitalizzazione del lavoro e con l\u2019introduzione di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e in particolare dei social media.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le conferme del Codice, ritroviamo naturalmente la riproposizione dei doveri fondamentali di \u201cdiligenza, lealt\u00e0, imparzialit\u00e0 e buona condotta\u201d dei dipendenti pubblici, che sono ripresi dall\u2019art. 97 della Costituzione e riguardano sia i dipendenti, sia i dirigenti di ogni settore. La vera novit\u00e0, se cos\u00ec possiamo definirla, \u00e8 la precisazione che tali doveri debbano essere osservati non solo quando si \u00e8 in servizio, ma anche nei comportamenti che si pongono in essere nella vita quotidiana, al fine di tutelare l\u2019immagine della pubblica amministrazione, come previsto tra l\u2019altro dal D. Lgs. 165\/2001.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nuovo Codice, dunque, oltre ad apportare modifiche a diversi articoli (art. 12,13,15 e 17) del Codice precedente, introduce <em><i>ex novo<\/i><\/em>\u00a0due articoli &#8211;<em><i>\u00a011-bis e 11-ter<\/i><\/em>\u00a0-, che implicano la possibilit\u00e0 per la PA di dotarsi di una \u201c<em><i>social media policy<\/i><\/em>\u201d, ossia un <strong><b>regolamento interno<\/b><\/strong>\u00a0per l\u2019utilizzo delle varie piattaforme digitali a disposizione dell\u2019amministrazione o del dipendente. Riportiamo i passaggi fondamentali:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><i>\u00a0Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni: <\/i><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><i>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00abArt. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche)<\/i><\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em><i> L&#8217;amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolt\u00e0 di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. \u00a0Le modalit\u00e0 di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. \u00a0In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l&#8217;articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> L&#8217;utilizzo di account istituzionali \u00e8 consentito per i soli fini connessi all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o ad essa riconducibili e non pu\u00f2 in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell&#8217;amministrazione. L&#8217;utilizzo di caselle di posta elettroniche personali \u00e8 di norma evitato per attivit\u00e0 o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all&#8217;account istituzionale. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> Il dipendente \u00e8 responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalit\u00e0 di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall&#8217;amministrazione di appartenenza. \u00a0Ciascun messaggio in uscita deve consentire l&#8217;identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo \u00e8 reperibile. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> Al dipendente \u00e8 consentito l&#8217;utilizzo degli strumenti informatici forniti dall&#8217;amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> \u00a0\u00c8 vietato l&#8217;invio di messaggi di posta elettronica, all&#8217;interno o all&#8217;esterno dell&#8217;amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilit\u00e0 dell&#8217;amministrazione. <\/i><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em><i>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)<\/i><\/em><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><em><i> Nell&#8217;utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinch\u00e9 le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla \u00a0\u00a0pubblica amministrazione di appartenenza. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> In ogni caso il dipendente \u00e8 tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme digitali o social media. \u00a0Sono escluse da tale limitazione le attivit\u00e0 o le comunicazioni per le quali l&#8217;utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> \u00a0Nei codici di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una &#8220;social media policy&#8221; per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificit\u00e0 le disposizioni di cui al presente articolo. \u00a0In particolare, la &#8220;social media policy&#8221; deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilit\u00e0 del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. <\/i><\/em><\/li>\n<li><em><i> Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione e in difformit\u00e0 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. \u00a033, e alla legge 7 agosto 1990, n. \u00a0241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilit\u00e0\u00bb.<\/i><\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In estrema sintesi i nuovi comportamenti da mettere in atto sono i seguenti: indirizzare la propria condotta alla soddisfazione dell&#8217;utente; non nuocere al \u00a0prestigio e all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza e della PA in generale; adottare \u00a0un contegno esemplare in \u00a0termini di integrit\u00e0, imparzialit\u00e0, correttezza, \u00a0buona fede; per i dirigenti, curare \u00a0lo sviluppo \u00a0professionale \u00a0dei collaboratori e pi\u00f9 in generale del personale della scuola, promuovendo azioni di formazione e opportunit\u00e0 di crescita professionale, nonch\u00e9 attraverso la cura del benessere organizzativo nella struttura cui sono preposti, favorendo l&#8217;instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi, nonch\u00e9 di relazioni basate su leale collaborazione e reciproca fiducia; misurare il raggiungimento dei risultati; prevedere la misurazione della performance dei dipendenti anche sulla base del raggiungimento dei risultati e del loro comportamento organizzativo; divieto di discriminazione basato sulle condizioni personali del dipendente, quali ad esempio orientamento sessuale, genere, disabilit\u00e0, etnia e religione; disporre e comunicare che le condotte personali dei dipendenti realizzate attraverso l\u2019utilizzo dei social media non debbano in alcun modo essere riconducibili all\u2019amministrazione di appartenenza o lederne l\u2019immagine e il decoro, rispetto dell\u2019ambiente (al fine di contribuire alla riduzione del consumo energetico, della risorsa idrica e tra gli obiettivi anche la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tra le varie attivit\u00e0 promosse dal nuovo Codice, sono inclusi anche cicli formativi sui temi dell&#8217;etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia dopo l\u2019assunzione in servizio, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori, nonch\u00e9 in occasione di trasferimento del personale. La durata di tali attivit\u00e0 formative dovr\u00e0 essere proporzionata al livello di responsabilit\u00e0, provvedendo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La novit\u00e0 forse pi\u00f9 importante (e che ha destato in rete anche maggior malcontento, com\u2019era facilmente prevedibile) \u00e8 rappresentata dalla disciplina dell\u2019uso dei vari <em><i>social network <\/i><\/em>attraverso l\u2019articolo\u00a011 ter, con il quale si entra nel vivo di atteggiamenti e comportamenti che afferiscono non solo al contesto lavorativo, ma anche all\u2019ambito privato: nell\u2019utilizzo del proprio <em><i>account<\/i><\/em>, infatti, il dipendente \u00e8 chiamato ad utilizzare ogni cautela affinch\u00e9 le proprie opinioni\u00a0o\u00a0i giudizi espressi su eventi, cose o persone, non\u00a0siano in alcun\u00a0modo attribuibili direttamente alla PA di appartenenza, astenendosi comunque da qualsivoglia intervento o commento \u201cche possa nuocere\u00a0al\u00a0prestigio,\u00a0al decoro o all\u2019immagine non solo dell\u2019Amministrazione di appartenenza, ma anche di tutta la pubblica Amministrazione in generale\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 4 dell\u2019art.\u00a0<em><i>11-ter<\/i><\/em>\u00a0offre la possibilit\u00e0 di calare il Codice di comportamento nella realt\u00e0 e specificit\u00e0 di ogni singola Amministrazione, che potr\u00e0 dotarsi di una \u201c<strong><em><b><i>social media policy<\/i><\/b><\/em><\/strong>\u201d per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, ossia un regolamento interno che disciplini le diverse fattispecie (conversazioni, interazioni sui canali <em><i>social<\/i><\/em>, tutele per il lavoratore). Tale regolamento, una volta adottato e adeguatamente pubblicizzato, dovr\u00e0 essere rispettato, prevedendo interventi sul piano disciplinare in caso di inosservanza, qualora il dipendente abbia intaccato il prestigio o il decoro dell\u2019Amministrazione, facendo in ogni caso attenzione a non violare il diritto di libert\u00e0 di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, costituzionalmente sancito dall\u2019art. 21 della Costituzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In attesa dell\u2019elaborazione di tale Regolamento, da redigere con attenzione alle diverse casistiche, per il momento sar\u00e0 opportuno che i dirigenti scolastici notifichino ai dipendenti il nuovo Codice, inserendolo sul sito istituzionale della scuola nonch\u00e9 in Amministrazione trasparente nell\u2019apposita sezione.<\/p>\n<p><strong><b>Link di approfondimento<\/b><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/06\/29\/23G00092\/sg\">https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/06\/29\/23G00092\/sg<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo &#8220;Codice di comportamento dei dipendenti pubblici&#8221; e la Social Media Policy di Rossella De Luca Pubblicato in GU Serie Generale n. 150 del 29-06-2023, \u00e8 entrato in vigore il 14 luglio 2023\u00a0il DPR n. 81 del 13 giugno 2023, ossia il nuovo \u201cCodice di comportamento dei dipendenti pubblici\u201d, che in parte modifica in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-articoli"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1640"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1640\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1643,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1640\/revisions\/1643"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.andisblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}