{"id":564,"date":"2016-06-09T18:16:27","date_gmt":"2016-06-09T16:16:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.andisblog.it\/?p=564"},"modified":"2016-06-09T18:16:27","modified_gmt":"2016-06-09T16:16:27","slug":"la-valutazione-della-dirigenza-scolastica-allo-stato-degli-atti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.andisblog.it\/?p=564","title":{"rendered":"La valutazione della dirigenza scolastica allo stato degli atti"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-565\" src=\"http:\/\/www.andisblog.it\/wp-content\/uploads\/2016\/06\/ezt_tettek_velem-150x150.jpg\" alt=\"ezt_tettek_velem\" width=\"150\" height=\"150\" \/>LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA ALLO STATO DEGLI ATTI<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\"><em>di Francesco G. Nuzzaci<\/em><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a01.Le disposizioni originarie<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>Il decreto legislativo 59\/98, di attuazione della legge delega 59\/97 (c.d. Bassanini 1), <em>in parte qua<\/em> confluito nell\u2019articolo 25 del D. Lgs. 165\/01, statuisce che<em> I dirigenti scolastici<\/em>\u2026<em>rispondono, agli effetti dell\u2019art. 21,<\/em> <em>in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificit\u00e0 delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l\u2019amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all\u2019amministrazione stessa<\/em>.<!--more--><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>A seguire, l\u2019articolo 27 del CCNL 01.03.02, comma 10, richiamato nel vigente CCNL 15.07.10, ad integrazione della norma primaria prevede che <em>La valutazione ha carattere pluriennale legata alla durata dell\u2019incarico conferito. Si articola altres\u00ec in fasi annuali in funzione della retribuzione di risultato, privilegiando, in tale fase, l\u2019aspetto auto valutativo. Entrambe le tipologie di valutazione sono espresse in forma descrittiva, <\/em>in ci\u00f2 gi\u00e0 dandosi mostra di volerle differenziare dal modello in uso per la dirigenza, sia amministrativa che tecnica, del medesimo <em>datore di lavoro (infra).<\/em><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong> 2.Delle reiterate, e sterili, <em>sperimentazioni<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>In ragione di questo principio di<em> specialit\u00e0<\/em>, dopo qualche estemporaneo tentativo di corrispondere alle previsioni legali e contrattuali, \u00e8 stato prodotto dall\u2019INVALSI un primo, organico, <em>Sistema sperimentale di valutazione della dirigenza<\/em> <em>scolastica<\/em>, in sigla SIVADIS, sempre a base volontaria e articolato su un triennio (dall\u2019a.s. 2003-04 all\u2019a.s. 2005-06), ma rimasto privo di effettivit\u00e0; per essere poi rilevato dall\u2019asserito meno concettoso e pi\u00f9 maneggevole dispositivo, denominato <em>Guida alla progettazione del servizio scolastico <\/em>(GPSS): nei fatti un mostruoso documento di 21 pagine di tabelle, raggruppate in 5 aree \u2013 <em>Offerta formativa<\/em>, <em>Progettazione<\/em>, <em>Organizzazione<\/em>, <em>Controllo dell\u2019erogazione<\/em>, <em>Valutazione<\/em> \u2013 e sviluppanti ben 229 indicatori da integrare e comprovare con una corrispondente montagna di carte, da cui estrapolare la valutazione del dirigente scolastico, per attribuirgli, al termine del triennio e se positiva, non pi\u00f9 di euro 1.500, a fronte di un costo annuo di euro 3000 per ogni dirigente valutato! E con consimili premesse non poteva che naufragare, come puntualmente avvenuto e ancor prima di essere messo alla prova.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ci\u00f2 nonostante, ancora sperimentazioni, questa volta sulla scia del D. Lgs. 150\/09, improntato alla valutazione della <em>performance<\/em> e al riconoscimento selettivo del merito. Sono state tre e a pi\u00f9 ampio spettro, in parte intersecandosi: la <em>Valutazione per lo sviluppo della qualit\u00e0 delle scuole<\/em>, in sigla VQS (2010-2013) e la subentrante <em>Valutazione e sviluppo della scuola<\/em>, in sigla VALeS (2012-2015), con in mezzo l\u2019inglobato <em>Progetto Valorizza<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>All\u2019interno di VALeS un capitolo \u00e8 destinato alla valutazione dell\u2019azione del dirigente scolastico, con un protocollo strutturato in indicatori individuati all\u2019interno di 6 macro-aree (<em>Direzione,<\/em> <em>coordinamento, valorizzazione delle risorse umane<\/em>; <em>Organizzazione e<\/em> <em>gestione delle risorse finanziarie e strumentali<\/em>; <em>Promozione della qualit\u00e0 dei<\/em> <em>processi interni della comunit\u00e0 professionale<\/em>; <em>Sviluppo delle innovazioni<\/em>; <em>Attenzione alle famiglie e alla comunit\u00e0 sociale<\/em>; <em>Collaborazione con i<\/em> <em>soggetti istituzionali, culturali, professionali, sociali ed economici del territorio<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>VALeS \u00e8 il fondamento del <em>Sistema Nazionale di Valutazione<\/em>, di cui al D.P.R. 80\/13, seguito dalla direttiva del ministro, n. 11 del 18 settembre 2014 e dalla circolare esplicativa n. 47 del 21 ottobre 2014.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nell\u2019afferente articolo 6, commi 4 e 5, il nuovo formalizzato dispositivo si struttura sulla sequenza <em>Autovalutazione<\/em>, <em>Valutazione esterna<\/em> (temporalmente ristretta ad un numero predeterminato di istituzioni scolastiche), <em>Azioni di miglioramento<\/em>, <em>Rendicontazione sociale<\/em>; ed \u00e8 altres\u00ec preordinato a evidenziare <em>le aree di miglioramento<\/em> <em>organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibile al dirigente scolastico, al fine della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale<\/em>, secondo quanto gi\u00e0 previsto dall\u2019art. 25 del D. Lgs. 165\/01 e CCNL (<em>ante<\/em>), ma da raccordarsi con i vincoli del cennato\u00a0 D. Lgs. 150\/09, in particolare nel punto in cui restringe lo spazio della contrattazione collettiva, ora entro gli<em> esclusivi<\/em> <em>limiti previsti dalle norme di legge nella valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio<\/em> (art. 55, confluito nell\u2019art. 40, comma 1, D. Lgs. 165\/01).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore generale del competente USR, che ne tiene conto ai fini dell\u2019individuazione degli obiettivi da assegnare al dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico e della valutazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong> 3.La legge 107\/15<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sul punto di valutazione dei dirigenti scolastici l\u2019ultimo intervento normativo \u2013 in una linea di chiara continuit\u00e0 \u2013 \u00e8 \u00a0l\u2019articolo 1, comma 93 della legge 107\/15, che indica con maggior dettaglio i <strong>criteri generali<\/strong> che devono fondarla:<\/p>\n<ol>\n<li><em>competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell\u2019azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell\u2019incarico triennale;<\/em><\/li>\n<li><em>valorizzazione dell\u2019impegno e dei meriti professionali del personale d\u2019istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;<\/em><\/li>\n<li><em>apprezzamento del proprio operato all\u2019interno della comunit\u00e0 professionale e sociale;<\/em><\/li>\n<li><em>contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell\u2019ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;<\/em><\/li>\n<li><em>direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunit\u00e0 scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il comma 94 consente poi che il nucleo di valutazione di cui all\u2019art. 25 del\u00a0 D. Lgs. 165\/01 possa essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione, in cui \u00e8 parte attiva e integrante quel nucleo dei dirigenti tecnici <em>ad tempus <\/em>assunti per il triennio 2016-2018 ai sensi dell\u2019art. 19, commi 5-<em>bis<\/em> e 6 del D. Lgs. 165, cit.<\/p>\n<p>Sulla scorta di tale canovaccio, entro il 31 dicembre 2014 l\u2019INVALSI avrebbe dovuto definire gli indicatori su cui declinare la valutazione dirigenziale in coerenza con i criteri legali <em>sub a)-e) <\/em>e all\u2019interno di una proposta organica poi oggetto di un confronto con le associazioni sindacali e con le associazioni professionali della dirigenza scolastica.<\/p>\n<p><strong> 4.Gli interventi in corso dell\u2019Amministrazione<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il 6 maggio 2016 il ministro Giannini ha illustrato alle associazioni sindacali rappresentative una bozza di valutazione a maglie larghe, come base della direttiva \u00a0all\u2019INVALSI e dopo l\u2019acquisizione del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In sintesi, la valutazione dovrebbe essere effettuata in prima istanza dal nucleo di cui all\u2019art. 25 del D. Lgs. 165\/01 e seguire i criteri generali figuranti nella legge 107, per essere: coerente con l\u2019incarico triennale e con il profilo professionale; connessa alla retribuzione di risultato; in grado di rilevare il contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel RAV (D.P.R. 80\/13) e <em>in<\/em> <em>coerenza con le disposizioni contenute nel D. Lgs. 150\/09<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019art. 19, comma 2 del D. Lgs. 150\/09 (collocato nel Titolo III, Capo I \u2013 <em>Meriti e<\/em> <em>Premi<\/em>) prescrive, a fini premiali, la costituzione di tre fasce per distribuire le risorse destinate al <em>trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale<\/em> secondo la seguente ripartizione: il 50% del <em>budget <\/em>al 25% della platea e l\u2019altro 50% al 50% della platea, nel mentre il restante 25% non prende nulla perch\u00e9 <em>non meritevole <\/em>per definizione. Per i dirigenti il suddetto trattamento economico accessorio si intende retribuzione di risultato. Alla contrattazione \u00e8 consentita una deroga per la seconda e terza fascia, con reciproche compensazioni non oscillanti, in pi\u00f9 e in meno, oltre il 5%.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Queste disposizioni non risultano inserite nel preesistente D. Lgs. 165\/01, Testo unico sul pubblico impiego, a differenza di quelle dell\u2019art. 54 (collocato nel Titolo IV, Capo IV \u2013 <em>Contrattazione collettiva nazionale e integrativa<\/em>), confluite nell\u2019art. 40, comma 3-<em>bis, <\/em>che, per assicurare <em>adeguati livelli di efficienza e di produttivit\u00e0 dei servizi pubblici<\/em>, <em>incentivando l\u2019impegno e la qualit\u00e0 della performance<\/em>, impone alla contrattazione integrativa di destinare <em>al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio comunque denominato.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Sicch\u00e9 \u00e8 da verificare se \u2013 per la norma di chiusura di cui all\u2019art. 73 del D. Lgs. 165\/01, <em>Norma di rinvio<\/em> \u2013 il contenuto dell\u2019art. 19 sia abrogato o meno per incompatibilit\u00e0 con la pi\u00f9 elastica seconda formula.<strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>A far data dall\u2019inizio dell\u2019anno scolastico 2016-2017 i provvedimenti d\u2019incarico dei dirigenti scolastici sono integrati\u00a0 da una triplice tipologia di <em>obiettivi di<\/em> <em>miglioramento<\/em>: obiettivi generali individuati dal Ministero, obiettivi legati alla specificit\u00e0 del territorio individuati dall\u2019USR, obiettivi specifici dell\u2019istituzione scolastica derivanti dal RAV.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il nucleo di esperti compiler\u00e0 la valutazione dei dirigenti, il cui esito potr\u00e0 andare dal mancato raggiungimento degli obiettivi al loro completo conseguimento, che corrisponder\u00e0 ad una valutazione eccellente. Alla loro attivit\u00e0 istruttoria seguir\u00e0 l\u2019adozione del provvedimento di valutazione del direttore generale regionale, impugnabile se negativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La valutazione si svolger\u00e0 con cadenza annuale per essere correlata alla retribuzione di risultato. Se non positiva sar\u00e0 supportata dall\u2019USR\u00a0 per il miglioramento del proprio lavoro. E solo in caso di responsabilit\u00e0 dirigenziali gravi \u00e8 previsto il non rinnovo del contratto nella suola gi\u00e0 affidata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Fondamentalmente, per il Ministro, <em>la valutazione dei dirigenti ha come obiettivo principale la loro crescita professionale e, di conseguenza, il miglioramento della comunit\u00e0 scolastica in cui operano<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong> 5.Le reazioni<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Pur a fronte di una (provvisoria) versione ministeriale <em>ictu oculi<\/em> meno cruenta rispetto a quanto deducibile dalla legge, da pi\u00f9 parti \u00e8 stata subito reclamata una <em>profonda modifica<\/em> di un testo che <em>rende di fatto il dirigente scolastico funzionale e dipendente dal potere esecutivo,<\/em> siccome inciso da <em>una valutazione ingiusta e offensiva <\/em>ad opera di <em>una burocrazia esterna e in violazione della vigente normativa contrattuale<\/em>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Trattasi, di tutta evidenza, di un approccio puramente ideologico, privo del minimo ancoraggio al diritto positivo; che fa di una dirigenza <em>specifica<\/em> l\u2019unica a non essere valutata. Che ci\u00f2 produca la naturale \u2013 e pesante, per la categoria \u2013 conseguenza di continuare a non percepire la remunerazione di risultato e cos\u00ec avere la possibilit\u00e0 di accorciare significativamente il differenziale retributivo con la dirigenza <em>generica<\/em>, non pare avere importanza per chi \u00e8 aduso a replicare l\u2019ennesimo<em> niet<\/em> alla valutazione. Perch\u00e9 \u2013 \u00e8 questo che sembra veramente contare \u2013 un dirigente scolastico non valutato non \u00e8 legittimato a valutare il proprio dipendente personale e \u2013 a cascata \u2013 a individuare i docenti dagli ambiti territoriali e stipulare i relativi atti d\u2019incarico, ad attribuire il <em>bonus<\/em> premiale. Il che \u00e8 a dire che, al di l\u00e0 del nudo <em>nomen iuris<\/em>, il dirigente scolastico non \u00e8 \u2013 non dev\u2019essere \u2013 un dirigente! E cos\u00ec <em>tout se tient<\/em>.<strong>\u00a0 <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 dato poi di registrate una posizione di attesa, di chi si riserva di <em>valutare con attenzione tutti i passaggi della costruzione del nuovo sistema di valutazione e tenerne costantemente informati i dirigenti.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Infine sono state replicate delle riflessioni\u00a0 pur non prive di pregio, ma collocate in un complessivo disegno preordinato alla costruzione, per <strong><em>i presidi,<\/em><\/strong> di <em>un modello di valutazione\u2026che valorizzi la dimensione educativa\u2026di una <strong>professione direttiva<\/strong> <\/em>che, in luogo di fondarsi sulle <em>caratteristiche di managerialit\u00e0 gestionale<\/em>, si indirizzi ai <em>bisogni formativi e culturali delle nostre scuole e del paese: <\/em>laddove l\u2019esito \u00e8, ancora, quello \u2013 e a dispetto della legge \u2013 di dismettere le prerogative, consustanziali e indefettibili, di ogni dirigente pubblico per rivestire i panni di un coordinatore della didattica, tipico della scuola pre-autonomistica dipendente dal Signor Provveditore agli Studi, ovvero odierna figura nelle scuole paritarie\u00a0 e\/o <em>libere <\/em>\u2013 prevalentemente cattoliche \u2013 cui del resto si fa esplicito riferimento ideologico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong> 6. Alla ricerca di soluzioni sensate<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>6.1.<\/strong>Emanata la direttiva ministeriale, si\u00a0 vorrebbe chiedere all\u2019INVALSI, e agli esperti di complemento, di far tesoro dell\u2019esperienza nutritasi di inconferenti pretese palingenetiche per planare su dimensioni pi\u00f9 terrestri. E, pur dovendosi vincolare all\u2019ambizioso \u2013 o pretenzioso? \u2013 schema legale, lo interpretino con intelligenza e azionando il buon senso, provando a costruire modelli che <em>funzionino<\/em>, magari sulla falsariga di quello che, collaudato da due lustri di sua applicazione, valuta regolarmente \u2013 e remunera generosamente \u2013 la dirigenza amministrativa e tecnica del MIUR, sino ai direttori generali e capidipartimento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il protocollo \u00e8 codificato nella direttiva MIUR n. 4072 del 12.05.05. e si compendia in una sola scheda SOR (<em>Scheda di programmazione degli obiettivi e dei<\/em> <em>risultati),<\/em> <strong>eventualmente<\/strong> integrabile da una seconda scheda denominata EDE (<em>Elementi di difficolt\u00e0 evidenziati<\/em>).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L\u2019intero costrutto \u00e8 essenziale, chiaro, maneggevole e trasparente: con pochi obiettivi concordati e con un solo valutatore, senza che altri soggetti entrino in scena se non in via eventuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Pochi obiettivi prioritari e qualificanti; soprattutto operazionalizzati e assistiti dall\u2019assegnazione di inerenti e specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali per poterli conseguire: quindi riassunti in un punteggio complessivamente pari a 100, con ulteriori 10 punti assegnabili dal valutatore per premiare il comportamento organizzativo (esplicitato in tre righi sulla scheda SOR: <em>Analisi e programmazione<\/em>, <em>Gestione e realizzazione<\/em>, <em>Relazioni e coordinamento<\/em>), ovvero per compensare, in una sorta di paracadute, le difficolt\u00e0 evidenziate dal valutato nella scheda EDE.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6.2.<\/strong>Certamente, questo modello andrebbe adattato \u2013 ma non stravolto e\/o inutilmente appesantito \u2013 alla peculiarit\u00e0 delle istituzioni scolastiche, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate per la produzione di atti giuridici esenti dai canonici vizi di legittimit\u00e0 (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge). Sono esse piuttosto, e propriamente, organi-enti dotati di autonomia funzionale alla produzione di un servizio tecnico, d\u2019indole immateriale (istruire, educare, formare), mediato da organi collegiali con poteri deliberanti, idonei a esprimere determinazioni volitive finali, ed erogato da soggetti professionali la cui azione, connotata da ampi margini di discrezionalit\u00e0, va parimenti coordinata e condotta a sistema dal dirigente preposto alla conduzione di queste, molto particolari, <em>strutture organizzative<\/em>, caratterizzate dai c.d. <em>legami deboli<\/em>, in cui l\u2019<em>interpretazione<\/em> prevale sull\u2019ordinata <em>esecuzione<\/em>, con la conseguenza della non prevedibilit\u00e0-omogeneit\u00e0 degli esiti, secondo un rigido nesso di causalit\u00e0 meccanica.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sicch\u00e9 le priorit\u00e0 del modello ministeriale poc\u2019anzi sunteggiato andrebbero invertite, nel senso che il peso predominante non pu\u00f2 essere quello dei <em>risultati<\/em>, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bens\u00ec dei <em>comportamenti organizzativi<\/em>, essenzialmente rilevabili con un sistema di indicatori e descrittori la cui frequenza e la cui intensit\u00e0 siano, convenzionalmente, ritenuti significativi, in termini di causalit\u00e0 <em>adeguata<\/em>, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto (valutazione di processo).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6.3.<\/strong>L\u2019INVALSI dovr\u00e0 dunque costruire \u2013 sull\u2019intelaiatura della legge 107 \u2013 questo sistema di indicatori e descrittori, con parametri\u00a0 quanti-qualitativi e differenziandoli nei pesi ad essi attribuiti; <strong>purch\u00e9 siano nella diretta disponibilit\u00e0<\/strong> <strong>del dirigente scolastico<\/strong>, anche riguardo\u00a0 ambiti che \u2013 pur\u00a0 fatti oggetto di rilievi critici, un po\u2019 da tutte le parti e talvolta con toni\u00a0 aspri \u2013 non possono di certo stimarsi impropri.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il riferimento \u00e8 alla lettera <em>c)<\/em> del comma 93, relativo all\u2019<em>apprezzamento del proprio operato all\u2019interno della comunit\u00e0 professionale e sociale<\/em>, i cui ruoli non sono stati affatto svuotati dalla legge sulla Buona scuola, in forza di espliciti e rimarcati richiami disseminati nel testo. Tra i tanti, e a scopo esemplificativo, oltre alla successiva lettera <em>e)<\/em>, si vedano:<\/p>\n<p>-comma 2, sulla garanzia della partecipazione<em> alle decisioni degli organi<\/em> <em>collegiali<\/em>;<\/p>\n<p>-comma 3, sulla <em>valorizzazione\u2026della comunit\u00e0 professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libert\u00e0 d\u2019insegnamento, la collaborazione e\u2026l\u2019interazione con le famiglie e il territorio<\/em>;<\/p>\n<p>-comma 7, ancora sulla <em>valorizzazione della scuola intesa come comunit\u00e0<\/em> <em>attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l\u2019interazione con le famiglie e con la comunit\u00e0 locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese<\/em>;<\/p>\n<p>-comma 14, alla cui lettera la predisposizione del PTOF deve assicurare, in ogni istituzione scolastica, <em>la partecipazione di tutte le sue componenti\u2026e<\/em> <em>riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realt\u00e0 locale, tenendo conto della programmazione dell\u2019offerta formativa. <\/em>E in ragione di ci\u00f2, prima che sia <em>elaborato dal collegio dei docenti<\/em> e poi <em>approvato dal consiglio d\u2019istituto<\/em>, il dirigente scolastico avr\u00e0 corrisposto l\u2019obbligo di promuovere i <em>necessari rapporti con gli enti locali e con le\u00a0 diverse realt\u00e0 istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio <\/em>e avr\u00e0<em> \u00a0<\/em>altres\u00ec <em>tenuto<\/em> <em>conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti;<\/em><\/p>\n<p>-comma 78, laddove impone, ancora una volte, al dirigente scolastico <em>il rispetto delle competenze degli organi collegiali<\/em>, ovviamente fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio;<\/p>\n<p>-comma 127, che vincola il dirigente scolastico ad una motivata valutazione nell\u2019assegnazione del <em>bonus <\/em>premiale, rispettosa<em> dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti.<\/em><\/p>\n<p>Potrebbe allora ben affermarsi che l\u2019apprezzamento dell\u2019operato del dirigente scolastico da parte della comunit\u00e0 professionale e sociale \u00e8 il contraltare dei suoi potenziati poteri e funge da bilanciamento del sistema. E\u2019 dunque legittimo elemento della sua valutazione, beninteso avendosi cura di definirne il peso e di predisporre idonei accorgimenti allo scopo di tenere il pi\u00f9 possibile sotto controllo effetti distorsivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>6.4<\/strong>.Dall\u2019INVALSI, organo tecnico, \u00e8 lecito pretendere una rigorosa definizione di <em>obiettivi<\/em>, ovvero formulazioni linguistiche di univoco significato, suscettibili di cadere sotto il dominio dei sensi, vale a dire <em>operazionalizzate<\/em>; senza inutili e devianti aggettivazioni, che dovranno poi essere formalizzati in ogni provvedimento d\u2019incarico e\/o integrati, e concordati, anche nel corso del rapporto. <em>Obiettivi<\/em>, non declaratorie di profilo, giustamente stigmatizzate dagli organi di controllo (cfr., da ultimo. Corte dei conti per la regione Sicilia, 04.03.14), che, fotocopiate, ridondino nei predetti\u00a0 provvedimenti.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sottolinea infatti la Magistratura isolana che ogni declaratoria di profilo semplicemente <em>delinea il perimetro dell\u2019oggetto dell\u2019incarico annuale anzich\u00e9 gli obiettivi da perseguire\u2026,<\/em> sicch\u00e9 viene a mancare il presupposto della<em> retribuzione di risultato che, costituendo parte della complessiva remunerazione dell\u2019incarico, non \u00e8 rinunciabile e costituisce elemento essenziale del contratto stesso.<\/em><\/p>\n<p>E, quanto alla controdedotta impossibilit\u00e0, in concreto, di definire obiettivi specifici per l\u2019esorbitante numero della platea coinvolta, \u00e8 stato replicato che <em>l\u2019Amministrazione pu\u00f2 adoperarsi per tempo elaborando una mappatura degli obiettivi delle varie istituzioni scolastiche, analizzate e classificate per fasce di complessit\u00e0 secondo le esigenze di ciascuna, sulla scorta di indicatori e variabili (numero degli alunni, territori a rischio, ubicazione disagiata, popolazione scolastica multietnica\u2026) in grado di individuare un sistema di pesatura degli incarichi equanime, di modo che, all\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, quest\u2019ultimo risulti assistito da una contestuale definizione di obiettivi concreti, che in ogni caso potranno essere meglio specificati e\/o<\/em> <em>variati nel corso del triennio d\u2019incarico dirigenziale, in relazione alle esigenze emergenti dal Piano dell\u2019offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Analogamente, la Corte dei conti nazionale, Sezioni riunite di controllo, nelle adunanze del 07.04.06 e del 14.07.10, rispettivamente per la certificazione\u00a0 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 2002-2005 e 2006-2010, ha ricordato il \u2013 disatteso \u2013 obbligo del datore di lavoro di rendere in concreto esigibile <em>la retribuzione del risultato della prestazione sulla base dell\u2019effettivo conseguimento degli obiettivi e delle capacit\u00e0 dimostrate nella gestione degli obiettivi concordati.<\/em><\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Ma il giudice contabile romano va oltre. Riprendendo una pronuncia del Consiglio di Stato (Comm. Spec. P I, n. 529 del 16.06.03), di essere quella scolastica a tutti gli effetti una dirigenza statale, parimenti regolata dal comune D. Lgs. 165\/01, gi\u00e0 nel certificare il CCNL 2002-2005, ne sollecita una retribuzione <em>adeguata alla complessit\u00e0 dei compiti affidati <strong>ed, in ogni caso, non inferiore<\/strong>, come invece risulta attualmente, <strong>alla misura riconosciuta alle qualifiche dirigenziali statali appartenenti ad altre aree di contrattazione<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p>Sottoponendo al proprio vaglio il contratto successivo, l\u2019esigita equiparazione \u00e8 un po\u2019 sfumata in <em>tendenziale<\/em>, forse nella consapevolezza della difficile congiuntura economica. E tuttavia, nel reiterarsi l\u2019invito al <em>riallineamento delle retribuzioni<\/em> <em>del personale dell\u2019area V con quelle del restante personale dirigenziale<\/em>, si accentua soprattutto la non pi\u00f9 eludibile necessit\u00e0 di un corretto e agibile dispositivo di valutazione per acquisire quella parte \u2013 tuttora mancante e decorsi infruttuosamente tre lustri \u2013 che \u00e8\u00a0 <em>elemento essenziale del contratto e non rinunciabile<\/em>. <strong>Non rinunciabile, perch\u00e9<\/strong> <strong>senza valutazione non c\u2019\u00e8 dirigenza!<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA ALLO STATO DEGLI ATTI di Francesco G. Nuzzaci \u00a01.Le disposizioni originarie \u00a0Il decreto legislativo 59\/98, di attuazione della legge delega 59\/97 (c.d. Bassanini 1), in parte qua confluito nell\u2019articolo 25 del D. 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