Luglio 25

L’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali di riferimento e il conferimento degli incarichi

sceltaL’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali di riferimento e il conferimento degli incarichi
di Luciano Berti

 

 

Effettuo alcune considerazioni e interpretazioni personali, a seguito dell’esame dei commi 79 – 80 – 82 della Legge n. 107/2015 e delle indicazioni operative per l’individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali di riferimento e il conferimento degli incarichi fornite con nota MIUR n 2609 del 22.7.2016.
Risulta evidente che tali riflessioni non hanno alcun riferimento di merito alla scelta dei singoli dirigenti di procedere alla pubblicazione dell’avviso o di optare per far compiere l’assegnazione dei docenti all’USR.

I posti

Gli incarichi devono essere conferiti su posti vacanti e disponibili comuni e di sostegno. Non vi è differenza alcuna tra posti cattedra e di potenziamento, sarà il dirigente scolastico ad assegnare l’incarico. Gli spezzoni orari, anche se superiori al monte ore di una cattedra, sono assegnati secondo modalità diverse e non sono disponibili per l’assegnazione.

Le precedenze nell’assegnazione ai docenti in possesso dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992

La precedenza e i posti sono attribuiti direttamente dall’USR.
È importante precisare che la precedenza riguarda esclusivamente il docente che ha una disabilità grave, prevista all’art. 21 della legge n. 104 (grado di invalidità superiore a 2/3 e minorazioni previste nelle tabelle di legge), non riguarda altri benefici, quali ad esempio il diritto a permessi per l’assistenza di congiunti vicini e lontani, ai permessi e concerne il diritto alla scelta prioritaria tra le sedi disponibili (art. 2 c. 1) ma, ove possibile, della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio (art. 33 c. 6).

L’esame delle candidature, la precedenza ai docenti che hanno indicato la scuola

Le legge 107 prevede che il dirigente proponga l’incarico ai docenti, ANCHE tenendo conto delle candidature presentate. Il dirigente può esaminare quindi tutti i curricula inseriti su istanze on-line e non vi è un vincolo tassativo ad esaminare e proporre l’incarico a chi ha indicato il suo istituto.

Occorre però tener conto di alcuni fattori:

–        Il vincolo è rappresentato dal possesso dei criteri richiesti dal dirigente scolastico;

–        Vi è una precedenza nell’esame dei curricula presentati dai docenti che hanno indicato la scuola (vedi linee guida).

In altri termini, qualora il docente che ha indicato la preferenza per la scuola sia in possesso dei requisiti richiesti, l’incarico deve essere proposto a quel docente. L’esame dei curricula di altri docenti è possibile nel momento in cui nessun docente che ha indicato la scuola sia in possesso dei criteri richiesti.

L’avviso della proposta di incarico

Deve essere pubblicato sul sito istituzionale della scuola un avviso:

–        contenente il grado di istruzione, la tipologia di posto, la classe di concorso (per la scuola secondaria), il numero di posti disponibili;

–        specificando i criteri richiesti (esperienze, titoli e formazione);

–        indicando i termini di scadenza e le modalità per:

–  la presentazione delle candidature;

–  la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico;

–  l’accettazione della proposta da parte del docente.

La mancata pubblicazione dell’avviso – L’inerzia del dirigente scolastico

Qualora il dirigente scolastico non pubblichi alcun avviso, sarà l’ufficio scolastico regionale ad assegnare l’incarico ai docenti.
La questione è delicata, senza entrare nel merito delle motivazioni che determinano tale scelta, osservo che:

  • d. Nelle linee guida non vi è alcun riferimento all’inerzia (….. in caso di mancata pubblicazione dell’avviso i posti saranno assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente scolastico non potrà quindi prendere in considerazione alcuna candidatura). Tale possibilità è successivamente prevista in maniera neutra insieme ad altre (candidature non presentate dal docente o non accolte dal Dirigente) negli adempimenti dell’USR nella seconda fase della procedura.
  • a. Si parla di inerzia del dirigente scolastico nel c. 82 della legge.
  • b. Le linee guida non hanno carattere permanente, specificano infatti che le indicazioni operative riguardano esclusivamente le procedure per le assegnazioni dell’anno scolastico 2016/2017, anzi esclusivamente questa fase, rinviando ad altre indicazioni per la fase relativa all’assegnazione degli incarichi dei vincitori del concorso a settembre 2016.
  • c. Vi è quindi una presa d’atto citata espressamente che la mobilità straordinaria, il concorso, i tempi ristretti, la prima applicazione determinano indicazioni limitate a questa fase.
  • d. Una valutazione negativa dell’operato del dirigente scolastico che non attivi la procedura di chiamata diretta non è prevista, poiché il dirigente scolastico non è ancora soggetto a valutazione. Essa diventerà operante nel momento in cui sarà formalizzata la procedura e la valutazione riguarderà le aree previste dalle norme e dall’incarico specifico. La preoccupazione dei Dirigenti scolastici in tal senso non è motivata, non potrà mai essere operante una valutazione ex ante, ammesso che questo comportamento previsto dalle linee guida sia censurabile.

Io credo che tra il rifiuto pregiudiziale ad attivare questa procedura e le interpretazioni che paventano valutazioni negative o sanzioni disciplinari, in questa fase, coloro che sono in servizio nel periodo indicato possano attivare la procedura, coloro che non sono in servizio perché usufruiscono del periodo costituzionalmente e contrattualmente garantito di ferie possano legittimamente delegare l’USR allo svolgimento dell’operazione. Tra l’altro, prima di intraprendere un’eventuale azione disciplinare (i cui presupposti non si ravvedono da una lettura di buon senso delle linee guida), è necessario infatti che l’USR revochi d’ufficio le ferie, ad esempio.

I criteri

Il dirigente scolastico indica i requisiti professionali richiesti al docente in coerenza con il PTOF, con i bisogni degli alunni, con i risultati del RAV e le priorità indicate nel PdM.
Le linee guida forniscono indicazioni utili, ma non vincolanti nel numero e nella tipologia dei criteri. Le voci ed il numero dei criteri devono essere infatti contestualizzati alle esigenze della scuola.
È chiaro che quanto maggiore è la specificità del posto richiesto, tanto puntuali e precisi saranno i requisiti richiesti.
Nelle linee guida i criteri sono suddivisi in tre voci:

Esperienze – Titoli universitari, culturali, certificazioni – Attività formative.

Sono voci molto generali, credo sia opportuno che nell’avviso esse siano declinate in modi specifico, soprattutto le esperienze didattiche, richiedendo altresì una dichiarazione personale relativa alla tipologia dell’esperienza, la durata, le sedi in cui è stata effettuata. Risulta chiaro che nella vita professionale, anche per caso o perché magari costretto, ogni docente abbia almeno una volta svolto didattica laboratoriale. La richiesta della generica indicazione dell’esperienza non dà alcun elemento di valutazione effettiva al Dirigente scolastico.
Io mi auguro che nella piattaforma sia previsto un richiamo alle norme relative alla veridicità delle dichiarazioni rese, qualora non fosse presente tale richiamo, credo sia opportuno che esse siano confermate dal docente per iscritto ai sensi appunto del DPR 445/2000.
Un capitolo a parte e delicato riguarda le competenze informali (esperienze all’estero, corsi non riconosciuti, svolgimento di esperienze di carattere educativo non rientranti tra quelle istituzionali) che spesso fanno l’autentica differenza. In teoria possono essere richieste (quello pubblicato dal MIUR è un repertorio non esaustivo). Certamente diviene difficile un apprezzamento che abbia un minimo di oggettività. A mio avviso, è possibile una presa in esame di tali competenze come valore aggiunto, a parità di valutazione delle competenze formali possedute.
Sulla base di quanto contenuto nelle linee guida che indica criteri non vincolanti, se un Dirigente scolastico ritiene che i criteri previsti finora dall’ordinanza sulla mobilità siano oggettivi e funzionali, nulla vieta che li riporti nel proprio avviso (anzianità, figli, corsi, corsetti…).

La valutazione dei criteri

Operando in una pubblica amministrazione, il dirigente scolastico rende conto di tutti i suoi atti.
L’individuazione del docente deve essere frutto di atto coerente con i criteri indicati e motivato.
Io credo che un’esperienza della valorizzazione dei docenti che hanno richiesto l’accesso al bonus possa essere un utile punto di riferimento.
Mi riferisco alla creazione di rubriche di valutazione con la descrizione qualitativa del grado di possesso dei requisiti richiesti nell’avviso (ad esempio attraverso una scala articolata su 4 livelli). Ciò può rappresentare, a mio avviso, una modalità funzionale e motivata di valutazione.
E’ chiaro che la creazione di una rubrica di valutazione risulta complessa, laddove si tratti di valutare esperienze didattiche, rispetto al possesso di titoli, certificazioni e corsi che anno un maggior riscontro oggettivo, ma tale scala può risultare utile anche per evidenziare la pertinenza e la contestualizzazione di tali titoli rispetto alle esigenze della scuola (oltre al fatto che è opportuno individuare una sola modalità di valutazione).

Il colloquio

Sia la legge che le linee guida prevedono la possibilità di svolgimento di un colloquio in presenza o in remoto con la sicurezza di identificare l’interessato.
Secondo me, tale possibilità deve essere prevista nell’avviso: si deve specificare con precisione se è una modalità vincolante, oppure i casi in cui si prevede di effettuarlo (ad esempio a parità di valutazione dei criteri).
Il colloquio deve riguardare essenzialmente l’esame e l’approfondimento dei requisiti richiesti dal Dirigente scolastico.
In  altri termini, se durante il colloquio il dirigente scolastico si rende conto  di avere di fronte a sé un docente valido, ma  che  non  possiede i requisiti da lui  richiesti, non  può indirizzare la scelta su  questo docente, se non  dopo  avere ritenuto non  idonei il possesso dei  criteri richiesti e dichiarati da  altri docenti.


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Posted 25 Luglio 2016 by admin in category articoli

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