Gennaio 16

Tutto (e tutti) sotto controllo

fingerprints3Tutto (e tutti) sotto controllo
di Luciano Berti

 In un’intervista su un quotidiano economico la ministra (o ministro, non so come la signora desideri essere chiamata) della funzione pubblica ha illustrato il disegno di legge sugli “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”.

Il testo riguarda anche i dirigenti delle pubbliche amministrazioni. L’art. 2 c. 2 prevede infatti che: I dirigenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per le finalità di cui al presente comma, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza di cui al comma 1.

Al di là del prevedibile plauso della gente comune e delle altrettanto prevedibili critiche dei dirigenti scolastici, sulla cui legittimità non entro per nulla, io credo che un esame serio, non pregiudiziale, del provvedimento debba mettere in luce aspetti oggettivi.

Provo a farlo sinteticamente e per punti. La riflessione riguarda chiaramente i dirigenti scolastici.

  1. Il controllo riguarda tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, non solo i dirigenti scolastici.
  2. Il c. 4 dell’art. 2 prevede che il MIUR e la Funzione Pubblica emanino “Per il personale docente ed educativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un decreto con le disposizioni attuative previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto dell’articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante, ai sensi dell’articolo 2-septies del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Perfetto! Pare che ci siano garanzie sufficienti perchè il controllo sia legittimo e non invasivo.

Peccato che il decreto attuativo con queste garanzie sia previsto esclusivamente per il personale docente ed educativo.

Per i dirigenti nulla si dice in proposito. Che significa? Il controllo prescinde da ogni garanzia?

  1. Non avendo un orario contrattualmente definito, in quale modo, chi e su che base oggettiva, dopo aver fatto i controlli di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, potrà contestare che il Dirigente scolastico che non ha adeguato la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane?

Un controllo di questo tipo prescinde dalla quantificazione di un orario di lavoro peraltro non quantificato, attiene alla valutazione complessiva dell’operato del Dirigenti scolastici, già prevista per legge che avviene, a differenza degli altri Dirigenti pubblici, attraverso un meccanismo complesso, farraginoso (il portfolio), con un’indennità decisamente più bassa rispetto agli altri dirigenti pubblici.


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Posted 16 Gennaio 2019 by admin in category articoli

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